atto acquisto

Come reperire un atto di acquisto o un documento necessario per la vostra vendita

Abbiamo già in precedenza parlato dell’importanza di avere una corretta documentazione urbanistica e catastale del proprio immobile per poter portare a termine una compravendita.

Oltre all’aspetto tecnico è altrettanto importante possedere gli atti che giustifichino la titolarità del bene posto sul mercato e delle sue eventuali pertinenze. Ma cosa dobbiamo fare quando l’immobile ci è pervenuto per successione legittima dai propri genitori e magari, a questi, era giunto in proprietà attraverso ulteriori successioni?

Il Notaio rogante ci chiederà sicuramente l’atto di acquisto originario dei nonni.

Come possiamo fare per reperire questo documento indispensabile ma così antico? E se il Notaio che all’epoca stipulò l’atto, non fosse più in attività?

Gli atti notarili vengono, per legge, conservati secondo criteri tassativi dal notaio che li ha stipulati fino alla sua morte o al suo pensionamento, purché non si trasferisca in altro Distretto notarile. Al verificarsi di uno dei casi sopra citati, tutti gli atti da lui rogati, rilegati in volume, vengono ritirati dall’archivio notarile distrettuale competente ed ivi conservati per 100 anni.

L’archivio notarile per la città di Roma è sito in via Padre Semeria, in zona Ostiense – Garbatella.

È possibile effettuare una ricerca on-line dell’atto da reperire purché questo non sia antecedente al 1° gennaio 1980; in tal caso bisogna seguire il metodo tradizionale recandosi fisicamente presso l’archivio notarile.

Qualora l’atto di provenienza originario scaturisca da un Decreto di trasferimento del Giudice, poiché trattatosi di un’acquisto effettuato tramite asta giudiziaria, allora il documento andrà reperito attraverso la Conservatoria dei Registri Immobiliari dove, effettuando delle visure ipotecarie sul bene oggetto di vendita, è possibile individuare i relativi estremi utili per le successive richieste.

E se doveste recuperare una copia di una dichiarazione di successione di cui non siete in possesso? O di un testamento?

Per ciò che concerne le dichiarazioni di successione, ed ottenerne copie conformi, avrete a che fare con l’Agenzia delle Entrate (se sapeste dove è stata presentata, quella di competenza). Sarà pertanto necessario presentare, da parte di uno degli eredi o un delegato di questi, presso l’Ufficio Successioni, la relativa richiesta ed attendere mediamente qualche mese per il rilascio.

Relativamente alla richiesta di copia di un Testamento pubblico, questa potrà essere effettuata attraverso il predetto Archivio notarile.

Evitando di dilungarmi ulteriormente sulle modalità di reperire atti e documenti idonei a documentare la titolarità di quanto oggetto di vendita, vi confesso che il mio obiettivo era quello di capire e chiedervi: siete disposti privatamente a recarvi in questi uffici, oltretutto in questo periodo ancora condizionato dalla pandemia da cui non possiamo certo dire di essere usciti, prendendo permessi lavorativi, facendo spesso file e sorbirvi lunghe attese,  per poi scoprire che dovrete nuovamente tornare per la mancanza di una semplice marca da bollo o la ricevuta di un pagamento dovuto?

Credo che anche il nervosismo e l’insoddisfazione per non aver portato a termine il vostro compito e per aver “buttato” una mezza giornata non avendo concluso nulla, sono dell’avviso abbia un peso specifico non indifferente.

Il servizio di una serio e competente agente immobiliare, ritengo debba comprendere anche lo svolgimento di questo tipo di pratiche, mirate all’ottenimento di una completa documentazione, anche sotto l’aspetto della provenienza, oltre che urbanistico-catastale, da parte di chi è obbligato alla sottoscrizione di un incarico di vendita anche se in possesso di piccole quote di proprietà.

Qualsiasi sia la vostra esigenza immobiliare, potete contattarmi attraverso il sito, mail, telefono e whatsapp.

Attenti alle dimensioni delle camerette dei vostri figli !

Tornando sull’argomento urbanistico e catastale, perché è necessariamente l’aspetto principale da rispettare per poter portare a termine una compravendita immobiliare, mi preme soffermarmi sulle dimensioni delle camere singole dei vostri cari figli poiché, molto spesso queste sono inferiori rispetto alla normativa nazionale riguardante la salubrità delle abitazioni.

E già, perché non tutti probabilmente sanno che il Decreto Ministeriale della Sanità del 5 luglio 1975 limita la dimensione minima di una camera singola a  9 mq.

Le regole igienico sanitarie introdotte dal legislatore per gli edifici nel 1975, si resero necessarie per frenare un livello di speculazione edilizia che, in quegli anni, aveva spinto le imprese costruttrici a sfruttare al massimo i metri quadri di suolo a disposizione, per vendere appartamenti e ricavarne elevati profitti.

Oltre a stabilire le dimensioni delle camere, singole e doppie, il predetto Decreto introdusse anche le altezze minime dei diversi ambienti (disimpegni, servizi, ripostigli ecc.), la superficie minima dei monolocali e, cosa importante, la dimensione delle aperture per l’areazione; in pratica le finestre devono avere una superficie corrispondente ad 1/8 del pavimento del singolo ambiente, stanza o cucina che sia. In ultimo fu imposta la presenza di una cappa aspirante sul piano di cottura.

Ma, tornando alla dimensione minima delle camerette singole dei vostri figli, vedo ormai in modo ricorrente, in parecchie abitazioni, nate come bilocali di 50/60 mq. circa coperti, la trasformazione dell’ambiente cucina in camera singola, magari anche con presenza di un letto a castello, e l’installazione dell’angolo cottura nel soggiorno adiacente.

Ma se l’ex cucina è di 8 mq anziché 9 mq che succede quando andrò a vendere l’abitazione? Come potrò regolarizzare tale difformità in planimetria?   

Questo problema urbanistico mi è capitato proprio in questi giorni per una vendita in zona Acilia – Monti San Paolo, con le Parti coinvolte nell’acquisto, di cui quella acquirente con necessità di saldare l’acquisto attraverso l’erogazione di un mutuo ipotecario, che mi pregavano di risolvere, attraverso una pratica edilizia Cila in sanatoria presentata da un tecnico abilitato tale difformità.

Purtroppo sono stato costretto ad informarli che, essendo la cameretta sotto dimensionata rispetto alle normative in vigore di ben 1 mq., non era possibile sanare l’incongruenza presente se non attraverso:

  • o il ripristino della cucina nel suo ambiente originario;
  • o attraverso lo spostamento di una o più pareti al fine di permettere all’ambiente di raggiungere i fatidici 9 mq. In questo caso però, essendo la casa completamente ristrutturata da pochi mesi, ed avendo i suoi confini: uno con l’abitazione adiacente, il secondo sul balcone, il terzo verso il bagno che, riducendolo, non avrebbe più avuto delle dimensioni idonee a contenere i sanitari presenti ed il quarto verso l’ingresso e la porta d’entrata, questa soluzione è risultata di impossibile applicazione.

Come fare?   

Non ci sono altre alternative a quanto esposto. Il proprietario ha provveduto a spostare mobilia ed elettrodomestici nell’ex cucina ripristinando la corrispondenza in planimetria catastale, evitando semplicemente di riallacciare acqua e scarichi alle vecchie tubazioni ancora presenti sotto l’intonaco di una delle pareti lunghe,  ha posizionato il letto singolo ed un armadio a due ante nel soggiorno davanti alla zona cottura eliminata, è stata convocata la perizia tecnica della banca di parte acquirente che ha dato esito positivo e , credo ormai entro i primi 15 gg del mese di settembre andremo a sottoscrivere il rogito notarile con il quale verrà trasferita la proprietà ai ragazzi che hanno capito ed accettato il fatto che questa era l’unica strada percorribile per permettere il loro acquisto. Indubbiamente il proprietario, si è reso disponibile, entro la data del rogito, a ripristinare l’angolo cottura in soggiorno garantendo la funzionalità dei suoi servizi e letto singolo ed armadio in “cameretta” essendo stato concordato una compravendita che prevedeva anche gli arredi ed elettrodomestici contenuti al suo interno.

In conclusione, ci tengo ad invitarvi a prestare la massima attenzione nelle ristrutturazioni che effettuate nelle vostre abitazioni, mirate molto spesso al realizzo della camera singola per il vostro bambino pensando sia la soluzione più efficace a permettervi di vivere l’abitazione ancora per un po’ di anni, a rispettare le dimensioni dei 9 mq. per le camere singole e le dimensioni delle finestre che le devono aerare e, a diffidare di coloro che vi “semplificano” soluzioni future in caso di vendita, prospettandovi diciture degli ambienti da inserire nelle nuove planimetrie tipo: studio, lavanderie, stirerie, ripostigli (che a differenza di quanto si può immaginare fino a 4 mq. devono avere finestra e, dai 5 ai 9 no!) e quant’altro non previsto dalle normative in materia edilizia.

Ricordatevi inoltre che, false dichiarazioni di tecnici e proprietari che attestino superfici non corrispondenti alla realtà, sono soggette a denunce di tipo penale e possono invalidare atti di compravendita anche a distanza di molti anni se scoperte!

I fattori decrementativi di una valutazione immobiliare

Oggi parliamo di alcuni elementi che caratterizzano una valutazione immobiliare e permettono di giungere a quel valore che dovrebbe rispettare il più realistico prezzo di mercato.

Torno su questo argomento poiché continuo a vedere un “fai da te”, per ciò che concerne le valutazioni che scaturiscono dall’inserimento dei dati essenziali del proprio appartamento su format di noti portali immobiliari o, semplicemente, applicando quotazioni €/MQ pubblicati dall’Agenzia delle Entrate (valori OMI) con la convinzione che questi “numeretti” abbiano permesso di giungere ad un giusto prezzo per pubblicizzare privatamente il proprio immobile.

Quali sono i fattori decrementativi del valore di un immobile?

  • Quanto incide in una quotazione il fatto che non ci sia l’ascensore nello stabile?
  • Ed entrambi i servizi con areazione forzata anziché essere dotati di finestre?
  • E quanto se l’unità immobiliare oggetto di vendita sia al secondo o al quarto piano?
  • L’esposizione solare a nord – ovest?
  • E quell’affaccio da primo piano verso il muro di contenimento del fabbricato adiacente o, in parte, verso la rampa carrabile del garage?
  • La vicinanza alla linea ferroviaria, che a volte viene fatta passare come una comodità anziché come un rumore costante e fastidioso?
  • E la presenza di un distributore di benzina, una discoteca, un pub o di una pizzeria, la cui canna fumaria costeggia il fianco del fabbricato ed emana evidenti odori di cucina?

Queste sono semplicemente delle ipotesi di cui le quotazioni non possono tener conto lavorando esclusivamente su grandi numeri estrapolati da medie di importi scaturiti, per ciascuna zona di competenza, da contratti preliminari di vendita registrati messi in un unico “calderone”.

Le osservazioni predette mirano a farvi riflettere, con maggior attenzione, sul fatto che l’esperienza pluriennale di un agente immobiliare, ancor più della classica agenzia di zona (che condizionata dalla limitazione del suo raggio d’azione tende ad acquisire comunque l’immobile), può riuscire a trasmettervi il reale prezzo di mercato della vostra abitazione riuscendo ad applicare una corretta riduzione di valore, generata dal tipo di difficoltà oggettiva presente, suggerita dalle diverse casistiche già incontrate in passato e dalla convinzione che per qualche cliente possa avere un peso diverso sull’offerta in sede di proposta di acquisto.

Indubbiamente mi sento di dire, e sicuramente ripetere, che la voglia, la passione, l’impegno, la convinzione e le tecniche di vendita acquisite nel corso degli anni, hanno sempre fatto la differenza permettendomi di vincere numerose difficili sfide, tra cui quelle di intercettare, quando mi sono trovato di fronte ad una delle problematiche sopra elencate,  il cliente giusto, portandolo ad accettare più volentieri “l’inconveniente” nell’acquisto grazie ad un  trasparente e sincero confronto, ad una sana trattativa e ad un soddisfacente prezzo conclusivo, decisamente più interessante rispetto alla media di zona.

Proprio pochi giorni fa, a supporto di quanto appena espresso, ho posizionato sul mercato, nella zona dello Statuario, a pochi passi dallo splendido Parco degli Acquedotti, un piacevole piano terra con ingresso indipendente, di 85 mq con un giardino in parte pavimentato di 90 mq complessivi ed un box doppio di 30 mq che, a distanza di 50 mt scarsi è costeggiato dalla linea ferroviaria.

A seguito di una mia attenta ed approfondita disamina di tutti i fattori che contribuiscono a determinare una corretta valutazione, ivi compresa l’applicazione di una percentuale in diminuzione del valore scaturito in conseguenza della vicinanza del treno, ho concordato con la proprietà il prezzo pubblicitario, convinto che, con questa quotazione, avrei comunque potuto individuare in tempi brevi un cliente che avrebbe apprezzato i fattori positivi dell’immobile e della sua pertinenza. La scelta si è rivelata corretta! In pochi giorni ho effettuato circa 10 visite ed una coppia giovane, accompagnata dai propri genitori, ha deciso subito, per anticipare altri concorrenti, di discutere con me i termini di una proposta di acquisto.

Pienamente soddisfatto del lavoro di preparazione svolto, dall’interesse generato dall’unità immobiliare una volta immessa sul mercato, nonché dal numero e qualità degli appuntamenti effettuati, sono andato ad affrontare i miei potenziali acquirenti certo di portare a termine il mio compito mediando un buon accordo per entrambe le Parti coinvolte nella compravendita.

Al termine di una piacevole trattativa, in cui ho incassato attestati di stima per aver posizionato, fin dal principio, l’immobile ed il box auto sul mercato ad un prezzo che tenesse conto dello stato di manutenzione interno ed esterno quasi totalmente da ristrutturare e del costante transito di treni a pochissima distanza, ho raccolto una proposta di acquisto molto interessante per la proprietà con una riduzione di soli sette mila euro rispetto alla richiesta.

In soli quindici giorni ho concluso una compravendita che sulla carta si preannunciava difficile e complicata!

Il pensiero che affrontare una vendita privatamente, ancor più in determinate situazioni e con certi tipi di immobili, convinti che il risparmio del compenso per il servizio e l’assistenza dell’agenzia immobiliare ad entrambe le Parti, torni a vantaggio del vostro prezzo conclusivo,  posso garantirvi essere totalmente sbagliato.

Sicuramente è fondamentale scegliere bene e con attenzione il vostro valore aggiunto, il quale deve poter permettere a voi ed al vostro cliente, mediante un’assistenza ed un affiancamento a 360°, di giungere in serenità alla sottoscrizione del fatidico rogito notarile.

Per vendere casa, richiedimi una consulenza e giungeremo insieme alla valutazione più corretta, che tenga conto del fattore decrementativo che turba e rende incerto il vostro prezzo di realizzo.

Agibilità

Abitabilità / Agibilità | Di cosa si tratta? Documento indispensabile per vendere casa?

Sicuramente, prima di avventurarvi in un acquisto immobiliare, avrete provveduto ad informarvi presso professionisti vari (avvocati, notai, agenti immobiliari e tecnici) della documentazione a voi necessaria per non trovarvi in difficoltà nelle diverse fasi contrattuali e soprattutto al fine di poter accedere al mutuo che, nella maggior parte dei casi, è parte integrante del saldo prezzo dell’immobile prescelto.

Ed ecco che esce, con ricorrenza abituale, la fatidica parola abitabilità o agibilità. Ma cos’è realmente questo documento? È così importante come sembra ed indispensabile affinché la compravendita vada a buon fine?

Posso certamente premettere che il certificato di agibilità di un fabbricato, ed in taluni casi di una singola porzione immobiliare, ha un diverso peso specifico in ciascuna compravendita in conseguenza del singolo caso a cui si riferisce.

Cercando di essere conciso ed essenziale, essendo l’argomento agibilità particolarmente ampio e complesso nelle sue numerose sfaccettature, vorrei, con queste righe, semplicemente rasserenarvi sui vostri acquisti e permettervi di capire quando pretendere maggiormente la presenza del certificato di agibilità.

Relativamente all’aspetto delle Leggi che hanno introdotto il documento dell’abitabilità/agibilità nel nostro ordinamento edilizio e che nel tempo hanno rettificato la sua rilevanza ed i suoi ambiti di applicazione, mi li limito a citare quanto segue per portarvi puramente a conoscenza dell’essenziale.

Partendo dalle sue origini, possiamo innanzitutto dire che l’agibilità è diventata obbligatoria nel 1934, con il Regio Decreto n. 1265, quando il Podestà (oggi Sindaco) doveva autorizzare e rendere abitabili le costruzioni eseguite in conformità al progetto approvato, che avessero i muri convenientemente prosciugati e che non fossero insalubri.

L’agibilità del 1934 era pertanto una semplice autorizzazione sanitaria e non edilizia.

Nel 1967, con l’avvento della legge “Ponte” viene introdotta la dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Successivamente, con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 viene emanato dalla Repubblica Italiana il Testo unico dell’edilizia (TUE), che detta i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia. Tra le disposizioni contenute nel Testo vi è il procedimento amministrativo di agibilità che viene ad assorbire anche quello per ottenere l’abitabilità.

Con il Decreto del Faren.69/2013, oltre ad essere apportate varie modifiche al documento, viene sancita uniformità fra le parole agibilità e abitabilità, pertanto usare l’uno o l’altro termine da tale momento risulta essere indifferente. In secondo luogo, cosa importante, il decreto introduce la possibilità di richiedere il certificato anche per: porzioni e singole unità immobiliari. In questo caso si parla dunque di agibilità parziale di un edificio.

La disciplina dell’agibilità è stata modificata ulteriormente dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, che è intervenuto in modo radicale sul dettato dell’art. 24 TUE che è stato profondamente innovato nel suo contenuto. La segnalazione certificata quale strumento tecnico per l’agibilità va richiesta per i seguenti interventi: nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, corredata dalla documentazione esattamente prevista dalla norma.

Attraverso l’art. 10 “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia” del Decreto Semplificazioni 76/2020 modificato con la legge di conversione 120/2020, vengono apportate al D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 (Testo Unico Edilizia o TUE) numerose modifiche che, con l’obiettivo, declinato al comma 1, di semplificare e accelerare le procedure dell’edilizia, hanno mirato a ridurre gli oneri a carico di cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.

Dopo avervi elencato quelli che possiamo definire alcuni degli interventi normativi più importanti che si sono succeduti nel corso degli anni e che hanno inficiato in modo rilevante nelle compravendite immobiliari e, conseguentemente, sulla mia attività di intermediazione, sposto la vostra attenzione sull’aspetto pratico di tutto ciò e che maggiormente vi interessa e coinvolge.

L’agibilità ha, con il tempo, assunto un ruolo più rilevante e connesso all’aspetto urbanistico degli edifici e delle unità immobiliari, rispetto a quello originario di autorizzazione di tipo prettamente sanitaria.

E’ un documento, la cui assenza, non pregiudica il trasferimento e la commerciabilità degli immobili, è però fondamentale che l’agente immobiliare che segue la vostra compravendita indichi chiaramente, fin dalla sottoscrizione della proposta di acquisto, la presenza o meno del certificato di agibilità sul fabbricato. Posso permettermi di consigliarvi che, qualora il fabbricato sia sprovvisto del certificato di agibilità, o comunque non sia stato possibile accertarne l’esistenza,  e la sua edificazione risalga ad un periodo precedente al 1967, valutate con attenzione l’importanza dell’acquisto che state accingendovi ad effettuare, le emozioni che l’appartamento suscita in voi e le soluzioni migliorative che questo apporta alla vostra famiglia, perché non sarà la mancanza dell’agibilità a precludervi l’accesso al mutuo che vi permetterà di saldarlo e di ottenerla, eventualmente in seguito, grazie al predetto Decreto del Fare introdotto nel 2013.

Preoccupatevi di avere il certificato di agibilità qualora siate amanti di abitazioni “particolari” come ex soffitte e lavatoi, sopraelevazioni di varia natura e, soprattutto per unità immobiliari che hanno subito aumenti di volumetria rilevanti (non il semplice balcone di contenute dimensioni verandato) e che, pertanto, sono state oggetto di domande di condono, per l’abuso effettuato, a seguito delle quali sia stata rilasciata da parte dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio di Roma la cosiddetta “concessione in sanatoria”.

Come potrete aver capito dal contenuto di cui sopra, l’argomento agibilità come quelli legati ad una conformità urbanistica e catastale (di cui ho già parlato in precedenti blog) che deve essere garantita in vendita dalla proprietà, devono essere valutati da un professionista dedicato che vi deve affiancare nell’operazione di acquisto. Evitate di avventurarvi, attraverso sommarie consultazioni sul web, in un “fai da te” su queste argomentazioni pensando di risparmiare somme che rischiate di pagare, ben più copiose, più avanti nella trattativa. Valutate il valore di un agente immobiliare in virtù della sua esperienza, dell’organizzazione e della professionalità che è in grado di mettere a vostra disposizione, per il quale percepirà il giusto compenso provvigionale, sia in vendita che in acquisto.

La serenità che vi verrà trasmessa dall’agenzia immobiliare ed ancor più dal vostro consulente di riferimento vi consentirà di usufruire ancora di loro in futuro, ed è proprio su questo che ho improntato da sempre il mio lavoro. Ho piacere di essere ricontattato nel tempo dai miei clienti e consigliato da loro ad altri considerando ciò attestazioni di stima e fiducia impagabili.

Una bella operazione di vendita coordinata fra Roma e Torino

Ho piacere, con il presente articolo, di rendervi partecipi di un’operazione di vendita, particolarmente articolata nei suoi aspetti, che, con grande soddisfazione, ho appena concluso nella zona dell’Appio Claudio.

Grazie alla presentazione ricevuta da una importante cliente, a cui avevo trovato un appartamento di pregio in locazione nei pressi della Basilica di S. Pietro, nel mese di maggio dello scorso anno venivo contattato da una proprietaria, che convenzionalmente chiameremo Dott.ssa Rossi, residente con il suo nucleo familiare nella città di Torino, la quale mi chiedeva di fornirle una corretta valutazione di mercato per un appartamento di circa 110 mq coperti più balconi e terrazzo, nella zona dello Statuario ed a pochi passi dal Parco degli Acquedotti.

Non potendo limitare oltremodo il contenuto di questo accattivante racconto, mi permetto di facilitare la vostra lettura suddividendolo nelle diverse fasi attraverso le quali la compravendita si è evoluta.

Incarico di mediazione

Dopo aver valutato con attenzione l’immobile e concordato, dopo alcune telefonate ed uno scambio di mail, il prezzo di vendita, mi è stato conferito, nei primi giorni del mese di giugno ed in piena pandemia, un incarico di mediazione; effettuato un professionale servizio fotografico e redatto un appropriato testo descrittivo ho pubblicato l’immobile sui portali dedicati.

Posizionamento sul mercato e gestione dell’incarico

Malgrado il difficile periodo le visite sono scaturite con una buona continuità, svolte con le dovute attenzioni richieste dal momento storico che ancora stiamo vivendo, ed iniziava da parte mia, a seguito dei feedback ricevuti dai clienti, un costante interscambio di comunicazioni, principalmente via mail, con la Dott.ssa Rossi.

Documentazione tecnica e ipotesi risolutive

Contemporaneamente, completata la documentazione dell’immobile, mi ritrovavo costretto a far presente alla Dott.ssa Rossi che la planimetria evidenziava delle difformità interne e di prospetto rispetto allo stato di fatto, e che avrebbe dovuto sostenere, con molta probabilità, dei costi rilevanti per regolarizzarle e garantire una conformità urbanistica e catastale oggi imposta dalla normativa vigente e necessaria anche per poter accedere ad un mutuo ipotecario.

Potenziale acquirente e mediazione

Dopo aver effettuato un discreto numero di appuntamenti, nella seconda metà del mese di settembre ho avviato la trattativa decisiva con una piacevole famiglia che aveva appena sottoscritto il contratto preliminare di vendita del proprio immobile.

Raccolgo una prima proposta ad un prezzo inferiore alle aspettative della Dott.ssa Rossi ma vicino alla valutazione da me fornita, riesco ad ottenere un rialzo dell’offerta dalla parte promissaria acquirente, intrattengo un fitto scambio di comunicazioni fra Roma e Torino, ed alla fine ottengo il sofferto accordo economico ed a mediare i tempi di sottoscrizione del rogito notarile che dovevano permettere alla Dott.ssa Rossi di liberare l’unità immobiliare dagli arredi ed elettrodomestici presenti e regolarizzare gli aspetti urbanistici e catastali in tempo utile a garantire alla parte promissaria acquirente il buon fine della perizia tecnica del mutuo, nonché a quest’ultima di entrare nel possesso legale e materiale dell’abitazione congiuntamente al rilascio della propria.

Burocrazia

Data la distanza della proprietaria da Roma, e l’impossibilità di occuparsi direttamente delle problematiche predette, anche in conseguenza delle restrizioni nei trasferimenti imposti dalla pandemia, decido di accettare di assumermi, avendo la Dott.ssa Rossi ormai acquisito e riposto la sua piena fiducia nella mia persona, la responsabilità di coordinare la sottoscrizione del preliminare di vendita, facendole fornire procura alla dirimpettaia di sua fiducia, e le operazioni necessarie a risolvere gli aspetti ostativi sopra menzionati.

A questo punto contatto tempestivamente un mio tecnico di fiducia che viene incaricato dalla Dott.ssa Rossi per ottenere la regolarità dell’aspetto urbanistico e catastale dell’immobile. Pochi giorni dopo viene sottoscritto il preliminare di vendita presso il Notaio prescelto dalla parte promissaria acquirente e la proprietaria riceve una prima importante somma a titolo di caparra confirmatoria.  Nel frattempo, il tecnico ha già richiesto il progetto del fabbricato con la consapevolezza dei tempi necessari a suo rilascio. La pratica edilizia da lui predisposta non può essere avviata poiché si comincia a scontrare con la immobilità e la burocrazia che regna in questo periodo negli uffici tecnici della Capitale, di tutto ciò viene relazionata la Dott.sa Rossi che, da Torino, non si rende facilmente conto di tali difficoltà.

La concessione in sanatoria relativa ad una domanda di condono per una veranda presente sulla cucina, fondamentale per la successiva presentazione di una Scia atta a regolarizzare le difformità interne e di prospetto, stenta ad arrivare. Decido, di comune accordo con il tecnico e tutte le Parti coinvolte, per velocizzare i tempi e rispettare i tempi concordati, di rinunciare alla domanda di condono in essere e di ripristinare il balcone attraverso la rimozione delle vetrate ed infissi in alluminio coordinando, con una ditta da me reperita, intervento e smaltimento dei materiali in discarica.

Organizzazione e supporto professionale

È ormai una corsa contro il tempo per far sì che la pratica edilizia si concluda in tempo utile per il buon fine della perizia del mutuo e l’erogazione dell’importo nel rispetto della data del rogito notarile, da sottoscrivere entro il 20 aprile 2021, data entro la quale la parte promissaria acquirente, costituita da un nucleo familiare di quattro persone, deve consegnare la propria abitazione entrando nella nuova per non trovarsi …. fuori casa!

Siamo arrivati al 10 febbraio 2021, il progetto è finalmente arrivato ed ha trasmesso le certezze del caso al tecnico, possiamo procedere a smontare la veranda ed a presentare la Scia. La Dott.ssa Rossi invia le deleghe per la documentazione da presentare in sua vece e provvede ad effettuare i bonifici dovuti in base alle indicazioni ricevute.

Indubbiamente tutti cominciano a vivere, ciascuno in modo diverso, ansie e sofferenze per il probabile mancato rispetto degli accordi raggiunti e ad esternare soluzioni alternative.  

La veranda è smontata, la pratica edilizia completa presentata e la perizia tecnica della banca viene fissata andando a buon fine con la condizione che il nostro tecnico, presente al sopralluogo, consegni la documentazione conclusiva della pratica e la nuova planimetria catastale conforme allo stato dei luoghi. Sono necessari ancora alcuni giorni, e siamo giunti al 15 marzo!

Atto finale

Ci siamo! Gli ultimi documenti sono pervenuti alla banca e la perizia viene chiusa, ancora alcuni giorni e la Fineco Bank è pronta ad erogare la somma di 210.000,00 euro alla parte promissaria acquirente. Il notaio finalmente fissa il rogito notarile, di concerto con l’Istituto bancario per il 29 aprile e la parte promissaria acquirente riesce a compensare i nove giorni di scoperti senza abitazione; la Dott.ssa Rossi organizza il sospirato trasferimento a Roma per il 25 aprile in modo da poter effettuare per tempo, con la propria ditta di fiducia, il trasloco che trasferirà parte di quanto presente nell’abitazione, ben impacchettata, a Torino ed il restante nei mercatini di città.   

Il fatidico giorno è arrivato, alle ore 12.00 il rogito notarile è concluso, la Dott.ssa Rossi riparte per Torino con il marito ed una figlia che l’hanno accompagnata nel viaggio, un congruo assegno circolare, e la ricevuta di un bonifico, relativo all’importo del mutuo, che settimana entrante accrediterà la somma a saldo sul conto corrente.

Incasso con piacere i complimenti di tutti i partecipanti all’atto definitivo di vendita, ivi compreso il Notaio rogante. Operazione conclusa sul filo di lana grazie al massimo impegno profuso. Penso proprio di aver meritato gli attestati di stima ricevuti.

ACCOLLO DEL MUTUO – TRASFERIMENTO SU ALTRO IMMOBILE DEL RESIDUO DEBITO

Accollo del mutuo – trasferimento su altro immobile del residuo debito

Nell’articolo precedente abbiamo analizzato alcune caratteristiche dell’acquisto di una casa con un mutuo (clicca qui per leggere l’articolo). In quello presente vorrei soffermarmi su alcune domande che con buona continuità mi vengono rivolte sia in fase di “acquisizione” dell’incarico di mediazione, sia negli appuntamenti di vendita.

Conto di essere, come in precedenza, conciso e diretto anche nelle risposte di questi quesiti, permettendovi di essere preparati con i vostri interlocutori e pianificare le vostre operazioni di acquisto e vendita al meglio.

E’ possibile continuare a pagare le rate del mutuo in essere malgrado venga venduto l’immobile sul quale è stata accesa la relativa ipoteca di primo grado?

Questa domanda mi viene formulata, nella maggior parte dei casi, per le seguenti motivazioni:

  • poiché il tasso del mutuo tutt’ora in essere e concordato con l’Istituto di Credito al momento dell’accensione risulta essere più conveniente rispetto a quello che si dovrebbe subire nel momento del nuovo acquisto;
  • poiché il debito residuo è di un’entità utile a saldare l’immobile da acquistare, ed inoltre gli interessi sull’importo originariamente ricevuto sono stati quasi interamente corrisposti;
  • in ultimo, poiché situazioni finanziarie personali attuali, rispetto a quelle pregresse, non permettono di ottenere una delibera reddituale positiva e pertanto, continuare ad abbattere il capitale residuo acquistando per un prezzo inferiore, in contanti, con l’eventuale semplice contributo economico di genitori e parenti può risolvere il problema.

Purtroppo, la problematica per il buon fine di questa operazione è costituita dall’ipoteca di primo grado iscritta dall’ Istituto mutuante sull’immobile da alienare all’epoca dell’acquisto. L’ipoteca di primo grado non permette alla parte acquirente di accedere al proprio mutuo, di far iscrivere una seconda ipoteca, anch’essa di primo grado, sull’immobile e, conseguentemente, garantire il venditore per il saldo prezzo dell’operazione di vendita.

Pertanto, per poter proseguire nel pagamento delle rate del proprio mutuo in corso di ammortamento e continuare ad erodere il debito rimanente, bisognerebbe far cancellare dalla banca creditrice l’ipoteca accesa sull’immobile oggetto di vendita e, successivamente, farne iscrivere una nuova sull’immobile da acquistare per l’importo corrispondente al capitale residuo.

Tutto ciò è da ritenersi di impossibile realizzazione per i costi accessori che la banca sarebbe costretta ad applicare per il buon fine dell’operazione, che la renderebbero non più conveniente. Per la banca, sarebbe come concedere un nuovo mutuo per l’importo del residuo debito con degli interessi probabilmente irrisori ancora da percepire avendoli già incassati, quasi interamente, grazie al sistema cosiddetto “alla francese” abitualmente applicato.

E’ possibile trasferire il debito residuo alla parte acquirente evitando di procedere all’estinzione del mutuo in corso di ammortamento ed alla cancellazione dell’ipoteca accesa sull’immobile?

Prima di tutto bisogna soffermarsi sull’aspetto “trasferimento della garanzia, per la banca, dei pagamenti” che, nella maggior parte dei casi, viene trascurato dalle Parti coinvolte nella compravendita.

In alcuni casi, per apparentemente semplificare il buon fine di una transazione immobiliare, l’acquirente propone al venditore l’accollo del residuo mutuo in essere, avendo accertato, per diverse motivazioni, difficoltà nell’accedere all’erogazione di un finanziamento bancario necessario per il saldo prezzo della compravendita.

A questo punto, la parte venditrice, si reca nella propria filiale di riferimento, attraverso la quale paga mensilmente le rate del mutuo in corso di ammortamento, per verificare la fattibilità dell’operazione di trasferimento del residuo mutuo a vantaggio della parte acquirente.

Purtroppo, capita spesso che la banca confermi la possibilità di accollo del residuo debito senza però specificare e chiarire al venditore/debitore che rimarrà, anche successivamente al trasferimento del bene, garante dei pagamenti delle rate residue fino al loro scadere; più precisamente, in assenza del rilascio di una liberatoria da parte dell’Istituto bancario creditore a favore del debitore originario, e conseguentemente di un’ analisi reddituale sulla parte promissaria acquirente che intende assumere l’obbligo di saldare le rate di mutuo rimanenti, il venditore rimarrà coinvolto nel finanziamento quale garante del proprio acquirente per tali pagamenti.

Concludo suggerendo ai venditori che intendano accettare accolli di mutuo da parte dei loro acquirenti, di fare molta attenzione a questo tipo di operazioni e di pretendere, dal proprio Istituto di Credito, una liberatoria che, a partire dalla sottoscrizione del rogito notarile, li mallevi da spiacevoli ripercussioni future per mancati pagamenti dovuti dal proprio acquirente.

Il valore aggiunto di un agente immobiliare è costituito dall’esperienza e dalle competenze in suo possesso, nonché dall’affiancamento ed assistenza professionale garantita ai propri clienti sotto tutti gli aspetti, avvalendosi, ove necessario, di collaboratori altrettanto competenti e professionali. Io so di essere in grado di potervi permettere di effettuare le vostre operazioni immobiliari, in acquisto e vendita, con la tranquillità e serenità che meritate.

Mutuo 100%

Mutuo al 100 %, conviene prenderlo o no?

Oggigiorno mi capita molto spesso, effettuando appuntamenti di vendita sugli immobili gestiti, e fino ad un prezzo di richiesta di € 200.000,00, di incontrare potenziali acquirenti che, con facilità e naturalezza, mi manifestano la volontà di acquistare mediante un mutuo pari al 100 % dell’importo conclusivo della compravendita.

Sistematicamente però, dopo aver loro rivolto alcune semplici domande, sono costretto a domandarmi se questo tipo di clienti, generalmente single e coppie giovani, conoscono effettivamente le difficoltà per accedere a questi mutui, nonché le loro convenienze e gli svantaggi insiti in questi prodotti.

Innanzitutto bisogna premettere che dobbiamo avere a disposizione, per queste operazioni finanziate interamente in sede di sottoscrizione dei rogiti notarili, proprietari/venditori che accettino il fatto di non ricevere alcuna somma fino a tale data e, pertanto, di non poter utilizzare alcuna caparra confirmatoria percepita in precedenza per fermare un altro immobile da acquistare successivamente alla vendita, rimanendo in attesa, mi auguro dopo aver ricevuto dall’istituto mutuante una delibera reddituale relativa al potenziale acquirente e la conferma del buon fine della perizia tecnica sull’immobile che abbia attestato un valore LTV (Loan To Value, e cioè il rapporto tra capitale erogato del mutuo e valore dell’ unità immobiliare da ipotecare) del 100 %, dell’incasso dell’intero importo accompagnati, il più delle volte, da ansie familiari non indifferenti.

Indubbiamente, il grande vantaggio che balza all’occhio di tutti coloro che pensano di accedere con semplicità ad un acquisto finanziato al 100 %, è quello di non dover apportare provviste economiche personali e di attingere solo a quelle strettamente necessarie ad effettuare quegli interventi di ristrutturazione per i quali è possibile ottenere agevolazioni fiscali in conseguenza di un valore migliorativo energetico apportato all’immobile.

Fermo restando che, alla base dell’accesso al credito devono esserci uno o più contratti di lavoro a tempo indeterminato, e che la rata mensile da poter pagare per il mutuo deve indicativamente corrispondere a non più di un terzo dello stipendio percepito, sommato con quello del coniuge, al netto di altri impegni economici per acquisti di elettrodomestici, auto o moto, entriamo un pochino più nel merito, senza affrontare aspetti troppo tecnici, delle caratteristiche principali di questi finanziamenti che coprono l’intero importo dell’acquisto.

Prima di tutto bisogna dire che non tutte le banche sono disposte ad offrire questo tipo di mutui e, conseguentemente, nei pochi casi disponibili, il cliente dovrà accontentarsi di un prodotto che prevede un tasso (TAEG) più elevato e quindi un costo ben superiore di un tradizionale mutuo con LTV entro l’80%.

Per ovviare alle difficoltà reddituali appena citate, a contratti di lavoro a tempo determinato che non permettono di ottenere facilmente credito, single, coppie giovani entro i 35 anni e cittadini stranieri, cercano di accedere a quei mutui calmierati, garantiti dallo Stato, finanziati attraverso il cosiddetto Decreto Crescita. Più precisamente, dal 2014, è stato creato un fondo statale di garanzia mutui prima casa, gestito da Consap, che interviene garantendo il 50% della quota capitale dei mutui richiesti, rendendo così più semplice l’accesso al credito. Se c’è la garanzia del Fondo statale, infatti, la banca non può chiedere un garante. Per poter però accedere a questo tipo di finanziamento bisogna obbligatoriamente, oltre ad apportare una crescita in termini di risparmio energetico all’abitazione, possedere determinati requisiti, ben specifici e selettivi, per sperare di aver accettata la propria domanda di adesione.

Non si può non sottolineare che, questo tipo di pratiche, generalmente gestite da broker finanziari di collegamento con gli istituti di credito, vanno istruite con molta attenzione, richiedono una copiosa e precisa documentazione, hanno un iter burocratico ben delineato e più lungo delle richieste fino ad un 80% del valore di acquisto e, nella maggior parte delle compravendite, non sono di possibile applicazione per le problematiche indicate in premessa.

In conclusione mi permetto di suggerire a tutti i giovani che si rivolgono all’acquisto di una prima abitazione, di valutare in anticipo rispetto alla sottoscrizione di una formale proposta di acquisto con un’agenzia immobiliare, la fattibilità di un’operazione di mutuo al 100%, esaminando con attenzione condizioni e costi, avvalendosi di consulenti finanziari competenti che possano garantire, da parte degli istituti bancari, il rilascio di delibere reddituali in forma scritta che generalmente hanno validità per un certo numero di mesi.

Ed è in questo lasso ti tempo che potrà essere formalizzata una proposta di acquisto con una maggiore serenità, senza dover far apporre condizioni sospensive nei formulari delle agenzie che molto spesso compromettono il rilascio da parte dei venditori delle accettazioni ed il buon fine delle trattative.

Indubbiamente, il mio consiglio professionale è quello di fare il possibile affinché il vostro mutuo rimanga entro un 90% del valore di acquisto idoneo a garantire la corresponsione di almeno un 10% di caparra confirmatoria alla Parte venditrice, ridurre il tasso degli interessi applicato dalla banca prescelta, la rata mensile da corrispondere ed eventualmente gli anni di durata del finanziamento, i costi fissi annessi alla pratica ed a permettervi di mantenere un potere di trattativa utile a facilitare il raggiungimento di un soddisfacente accordo economico di acquisto.

La mia persona ed i professionisti con cui collaboro da molti anni, unitamente all’organizzazione ed agli accoglienti uffici degli Store AREA-RE di San Paolo e Garbatella a cui presto la mia professionalità con grande soddisfazione, sono a vostra disposizione per rendere i vostri acquisti possibili grazie ad un affiancamento ed un supporto trasparente e passionale in tutte le fasi della compravendita.

Aste

Come finanziare un immobile in asta o pignorato

Concludiamo i blog dedicati alle Aste dismissive del Patrimonio Pubblico, con questo ultimo articolo che conferma ed espone dettagliatamente la possibilità di acquistare immobili in Asta con l’ausilio di un Mutuo ipotecario che potrà permettervi di evitare di accedere alle vostre provviste per la totalità dell’importo.

Ringrazio Fabio Spalvieri per aver elaborato il contenuto che segue in virtù della sua specifica competenza nel campo.

 Come finanziare un immobile in asta o pignorato

La finanziabilità degli immobili oggetto di procedure esecutive si distingue in mutui per acquisto in asta e mutui per acquisto su pignoramento. Vediamo come.

Il mutuo per l’asta

Questo prodotto non è per i clienti con una scarsa disponibilità di fondi propri.  Uno degli equivoci più diffusi è quello di credere che trattandosi di un immobile in asta “si risparmia…”. Vero, ma su cosa? Sul valore dell’immobile, certo, ma i vantaggi finiscono qui. Sperare di aggiudicarsi un bene in asta al 50% del suo prezzo reale e chiedere un mutuo al 100% dell’importo aggiudicato è una mera illusione, in particolare quando non si hanno mezzi sufficienti per rilanciare durante l’incanto, come spesso accade. Un cliente di scarso profilo reddituale obbliga il mediatore creditizio a forzare la richiesta di mutuo stressando gli organi deliberanti su operazioni con possibilità di chiusura altrettanto scarse che, nel tempo, lavorano malvolentieri e nel dubbio respingono. Altre criticità da superare sono le modalità d’istruttoria del mutuo, cartacea o digitale, e i tempi di risposta degli istituti in questo momento, per evitare di perdere la cauzione versata al momento dell’offerta a causa della scadenza dei termini di pagamento del saldo prezzo.

Le condizioni finanziarie per l’acquisto in asta giudiziaria non differiscono da quelle ordinarie; si tratta pur sempre di acquisto di prima o seconda casa e anche le imposte, in ragione della vigente regola del Prezzo-Valore, sono allineate a quelle del libero mercato. Occorre infine prestare la massima attenzione alle conformità dell’immobile aggiudicato poiché in presenza di abusi non sanabili gli istituti di credito non possono accendere ipoteca. In alcuni casi specifici, come ad esempio quello di Banca Credem, è concessa alla parte mutuataria la facoltà di finanziare i costi di ripristino fino a un massimo di diecimila euro.

L’unica variante sostanziale di questa forma di finanziamento è rappresentata dal preliminare di mutuo, l’atto notarile con il quale il cliente potrà disporre delle risorse necessarie per pagare il saldo prezzo, in attesa di ricevere il decreto di trasferimento differito a cura del Giudice delle Esecuzioni del tribunale competente.

Il mutuo su pignoramento

L’asta giudiziaria è la fine di un processo forzoso durante il quale il debitore resta comunque proprietario del bene, fino all’aggiudicazione definitiva a favore dell’offerente e del conseguente decreto di trasferimento emesso dal Giudice a suo nome. L’esecutato nel frattempo ha il diritto, e la facoltà giuridica, di vendere l’immobile, a condizione che estingua tutta la massa debitoria a suo carico. In questo modo può interrompere il processo esecutivo in corso salvando l’immobile dall’asta. Proprio grazie a questo effetto purgativo il cliente acquirente può accedere a un mutuo per l’acquisto, poiché la banca finanziatrice è in grado di costituire nuova ipoteca, formale e sostanziale di primo grado, sul bene finanziato.

Acquistare un immobile prima che vada in asta è conveniente quando c’è equilibrio fra i valori in gioco mantenendo ferme due costanti: l’immobile viene venduto a un prezzo più basso di quello attuale ed è possibile scontare le somme vantate dai creditori, procedenti e intervenuti, attraverso l’operazione di saldo e stralcio.

Per quanto riguarda il profilo del cliente mutuatario e la tipologia dei prodotti finanziari valgono le stesse considerazioni fatte per il muto in asta ma, a differenza di quest’ultimo, il mutuo su pignoramento pretende che le pregiudizievoli siano estinte immediatamente. La stipula infatti deve essere di natura contestuale e il rogito può avvenire solo in tribunale o presso il notaio delegato. In quella sede, alla presenza di tutte le parti in causa, i creditori presentano la liberazione delle ipoteche e il rilascio delle quietanze di pagamento avvenuto mentre, il procuratore della banca mutuante, consegna direttamente gli assegni circolari al Giudice che, prendendone atto, autorizza la compravendita.

– Fabio Spalvieri

Le fasi delle aste dismissive del patrimonio pubblico

 Ricordando che tutti possono partecipare alle Aste relative alla dismissione del Patrimonio Pubblico, ormai effettuate in modo esclusivamente telematico a seguito dell’aggiornamento  dell’art.569 c.p.c. del 10/04/2018, vediamo, nella maniera più sintetica, le diverse fasi che possono susseguirsi fino all’aggiudicazione dell’immobile per il quale si è scelto di gareggiare.

  • la prima è quella delle offerte segrete;
  • la seconda è quella delle offerte palesi;

Nella prima fase, il partecipante all’Asta, deve presentare, negli orari e nel giorno indicati nell’avviso d’Asta, un’offerta scritta al notaio “banditore” o “periferico” prescelto ed abilitato attraverso la RAN (Rete Aste Notarili), indicando la somma che sono disposti a versare. Tale somma deve, di norma, essere d’importo pari o superiore al prezzo base indicato nell’avviso d’Asta.  L’offerta deve essere correlata da una cauzione a garanzia, generalmente pari al 10% del prezzo base d’asta.

Il Notaio verificata la documentazione consegnatagli dall’offerente in busta chiusa così come prevista dal disciplinare, provvederà a convertite in formato digitale e rendere segreta l’offerta tramite l’applicazione della doppia chiave di cifratura che ne garantisce l’inviolabilità; in tal modo viene garantita la coesistenza delle classiche offerte cartacee con le offerte digitali cifrate. In alternativa è possibile il deposito di un’offerta digitale, che consiste nella presentazione di un file pdf dotato della firma digitale dell’offerente, purché dotata dei requisiti previsti dalla legge.

Il Notaio “banditore”, nel giorno di gara stabilito nell’avviso d’Asta, attraverso il collegamento telematico, scarica dal sistema elettronico le offerte digitali presenti e provvede a redigere una graduatoria delle offerte segrete valide per poi procedere come segue:

  • qualora ci sia un’unica offerta valida, aggiudicherà l’immobile all’offerente che l’abbia presentata;
  • svolgerà la seconda fase di incanto, attraverso delle offerte palesi, qualora ve ne siano di più valide, dando seguito alla competizione, generalmente tra le tre più alte.

All’eventuale gara di incanto, alla quale possono partecipare sia gli offerenti che fisicamente si trovano negli studi dei notai periferici, sia quelli presenti nello studio del notaio banditore.

Gli offerenti ammessi a partecipare alle offerte palesi, potranno presentare innanzi allo stesso notaio della prima fase offerte in aumento rispetto a quella segreta più elevata, con rialzi minimi e nei tempi fissati nell’avviso d’Asta. Decorso inutilmente il termine per un ulteriore aumento, l’aggiudicazione sarà verbalizzata dal notaio a favore del soggetto che avrà presentato l’ultima offerta palese più alta.

La fase delle offerte residuali

Fino a oltre dieci anni fa, in caso di mancanza di valide offerte segrete, si procedeva alla fase delle offerte residuali che si caratterizzava per la presentazione di offerte d’acquisto con relative cauzioni, per un numero massimo prestabilito dall’offerente di immobili inseriti nel medesimo avviso d’Asta, per un importo pari o ridotto rispetto al prezzo base a seconda di quanto stabilito nel disciplinare. Poiché questo tipo di offerte sono state oggetto di investimenti e speculazioni che si sono rivelate in contrasto con i principi delle vendite di beni pubblici residenziali, rivolti fondamentalmente all’acquisto di prime abitazioni, a prezzi convenienti, la Corte dei Conti ha inibito tale procedura.  Pertanto ad oggi le aggiudicazioni vengono effettuate attraverso le offerte palesi.

La compravendita

Con l’aggiudicazione, in qualunque fase essa si verifichi, delle offerte segrete o palesi, l’aggiudicatario assume l’obbligo di versare il prezzo offerto secondo le modalità del disciplinare e quindi di stipulare, nei termini fissati nel medesimo, l’atto notarile di compravendita dell’immobile. Il prezzo di aggiudicazione può essere versato al venditore mediante bonifico bancario sul conto da esso indicato preventivamente, oppure al momento del contratto di compravendita con la consegna, da parte dell’acquirente, di assegni circolari non trasferibili, di ammontare pari al saldo dell’importo di aggiudicazione detratto quanto già versato a titolo di cauzione.

In ogni caso per il saldo prezzo di aggiudicazione si può ricorrere a un mutuo bancario. E qui entra in gioco il professionista Fabio Spalvieri, che confezionerà il prodotto più idoneo all’aggiudicatario in conseguenza dei redditi che sarà in grado di produrre. E di questo vi parlerà direttamente Fabio in un prossimo blog specifico dell’argomento.

L’atto di trasferimento è stipulato di norma dal notaio che ha curato l’Asta al quale l’aggiudicatario verserà le imposte e le spese e dal quale riceverà gli opportuni consigli e suggerimenti sulle opportunità di richiedere le agevolazioni fiscali previste per la prima casa.

Oltre ai tre blog che avevo previsto di dedicare alle Aste relative alle dismissioni del Patrimonio Pubblico avrei piacere di concludere con uno successivo specifico sulla finanziabilità degli acquisti attraverso mutui ipotecari che vorrei far redigere, per una vostra migliore comprensione, da Fabio Spalvieri.

Ancora sulle aste per dismissioni pubbliche: le figure professionali

Come approfondito nell’articolo precedente (clicca qui per leggerlo) ma, semplicemente come riepilogo di presentazione, le Aste relative alle dismissioni del patrimonio pubblico sono quelle con le quali lo Stato o un Ente pubblico decide di vendere un proprio immobile poiché non soddisfa più le sue esigenze per poi destinare il ricavato ad altre forme di investimento di interesse pubblico.

La Pubblica Amministrazione, per dare attuazione alle norme di legge in materia di dismissioni del patrimonio pubblico, redige regole di partecipazione alle gare contenute in un cosiddetto “disciplinare”.

Quali sono le figure professionali che intervengono in una gara d’asta pubblica? E quali sono le funzioni e le mansioni che svolgono in queste operazioni?

Partiamo da fatto che le Aste oggi si svolgono in modo telematico e che il Consiglio Nazionale del Notariato ha realizzato e messo a punto, in collaborazione con la società Notartel S.p.a., un sistema informatico denominato RAN (Rete Aste Notarili) in grado di gestire l’asta telematica con le maggiori garanzie in termini di sicurezza.

Le aste telematiche si tengono presso il notaio “banditore” ed i notai “periferici” indicati nel bando d’asta e presenti su tutto il territorio nazionale.

Il notaio, nella sua qualità di pubblico ufficiale ed intermediario qualificato, è in grado di rendere comprensibili le nozioni tecnico-giuridiche al partecipante all’asta accertandosi della sua effettiva volontà di gareggiare, nonché di identificarlo in maniera certa sia prima che durante la fase dell’incanto, evitando pericoli di turbativa d’asta ed eseguendo i controlli previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

I soggetti che intervengono nelle aste telematiche sono:

  • L’OFFERENTE, e cioè colui che intende partecipare all’asta formulando un’offerta di acquisto;
  • L’INTERMEDIARIO, costituito dai notai banditore e periferico, i quali sono in grado di effettuare un’autenticazione “forte” sul sistema informatico che gestisce l’asta, e che garantiscono l’identità di uno o più offerenti nonché la validità delle offerte ricevute;
  • IL SISTEMA INFORMATICO (RAN), qualificato per la gestione delle aste telematiche, il quale consiste in un’applicazione informatica operante su server connessi in rete intranet, dotati di un sistema di controllo degli accessi e autenticazione “forte”, gestito da un provider di livello qualitativo elevato in grado di garantire il tracciamento di tutte le transazioni effettuate, la loro marcatura temporale, la loro riservatezza e sicurezza mediante sessioni di collegamento sicure e criptate, il trattamento equo di tutte le sessioni coinvolte e tempi di risposta entro limiti certi e la capacità di operare con moneta elettronica gestita dal sistema interbancario o da altri circuiti bancari ufficiali nazionali. La rete intranet in materia di aste telematiche collega con modalità sicure tutti i notai italiani abilitati alla RAN, distribuiti sul territorio nazionale. Il sistema controlla gli accessi di coloro che si autenticano, verificandone i ruoli, conserva i documenti elettronici e ne garantisce l’esibizione ed il mantenimento della validità giuridica nel tempo.

Oltre alle figure che intervengono nelle fasi dell’asta vera e propria, ritengo particolarmente importante quella del CUSTODE, al quale viene affidato l’incarico di conservare, amministrare e gestire i beni oggetto delle vendite, ed è colui che permette a qualunque persona interessata agli acquisti di visionare gli appartamenti prendendo coscienza del loro stato di manutenzione, della loro esposizione, delle loro potenzialità future di valorizzazione a seguito di una ristrutturazione e rivisitazione degli spazi  interni, nonché della possibile redditività generata da una locazione in caso di acquisto per investimento.

Nel prossimo blog, conto di esporre le diverse fasi presenti nelle Aste per le Dismissioni del Patrimonio Pubblico fino all’aggiudicazione del bene e ad alla successiva sottoscrizione dell’atto di compravendita.

Tratteremo più avanti anche la finanziabilità degli acquisti mediante l’erogazione di mutui ipotecari anche attraverso la professionalità e la specializzazione nella specifica materia di Fabio Spalvieri.