IL DECRETO LEGGE SALVA CASA
IL DECRETO LEGGE “SALVA CASA”
Nell’ambito del mio settore è di particolare attualità l’approvazione da parte del Parlamento del testo del DL 69/2024 che permetterà la regolarizzazione di diversi tipi di difformità urbanistiche ed entro certi termini anche aumenti di cubatura.
Attendiamo pertanto in tempi brevissimi la conversione in Legge che farà scaturire la nuova versione del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per capire definitivamente quali pratiche edilizie verranno permesse in applicazione concreta ai tecnici di settore e, quali oneri andranno sostenuti dai cittadini per mettere in regola le proprie abitazioni a seconda delle irregolarità da “sanare”.
Tutto ciò, ci auspichiamo, faciliterà alcune compravendite incagliate per la non conformità degli immobili e, conseguentemente il buon fine delle perizie per l’erogazione di mutui ipotecari.
Ma, in attesa dell’ufficialità provo in modo semplice ed essenziale ad anticiparvi cosa prevede e consente il “Salva Casa”:
– nuove deroghe in materia di limiti di distanza fra fabbricati;
– modifiche agli interventi di edilizia libera che riguardano le VePA (vetrate panoramiche apribili e ripiegabili che ormai notate su molti terrazzi) e le pergotende;
– nuova modifica allo “stato legittimo”;
– definizioni di mutamento della destinazione d’uso “senza opere” e piccole modifiche ai nuovi commi inseriti nell’art.23-ter del Testo Unico Edilizia (TUE);
– importanti modifiche all’art.24 del TUE sulla segnalazione certificata di agibilità che consentirà di asseverare la conformità del progetto alle norme igenico-sanitarie in alcune particolari;
– nuove tolleranze costruttive (resta il riferimento agli interventi realizzati entro il maggio 2024) ed eliminazione dell’asseverazione tecnica sulla verifica di possibili limitazioni dei diritti dei terzi;
– inserito il nuovo art.34-ter rubricato “casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”;
– importante modifica al nuovo art.36-bis che consentirà di utilizzare la nuova sanatoria semplificata anche nelle ipotesi di variazioni essenziali;
– sempre all’art.36-bis viene copiosamente rivista la sanzione da pagare per ottenere il permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.
Indubbiamente quanto sopra elencato, rende ancor più importante dotarsi di un tecnico di fiducia (geometra, architetto o ingegnere che sia, iscritto regolarmente agli Albi competenti) che sappia mantenersi al passo con le continue evoluzione e gli aggiornamenti che, come vedete, mirano a migliorare e adeguare anche vecchie normative in ambito urbanistico alle nuove esigenze abitative.
Inoltre, mi permetto di suggerirvi di dotarvi anche di un Personal Agent di fiducia in campo immobiliare poiché, qualora decidiate di mettere in vendita la vostra casa questo dovrà essere in grado, oltre ad offrirvi una corretta valutazione del vostro immobile, di effettuare un primo confronto della planimetria catastale con lo stato di fatto, ivi compresa la corretta rappresentazione dei muri perimetrali con i prospetti del fabbricato e sue chiostrine e/o cortili interni (è per questi motivi che si è spesso costretti a richiedere copia dei progetti edilizi), di quelli di confine con le altre unità, delle finestre e porte finestre, dei balconi, terrazzi e giardini, di verificare la presenza in visura catastale di variazioni pregresse per diverse distribuzioni di spazi interni di cui bisognerà fornire giusta documentazione al Notaio rogante anche se precedenti alla data del vostro acquisto e, consigliarvi per tutto ciò il predetto tecnico di fiducia che un bravo Personal Agent immobiliare avrà sicuramente acquisito da tempo quale partner per il buon fine delle proprie operazioni immobiliari.
Mi auguro di poter essere la vostra scelta migliore nel settore immobiliare convinto di poter essere il vostro solido punto di riferimento nel tempo in termini di fiducia oltre sotto l’aspetto professionale che sento di garantirvi dopo oltre trent’anni di attività svolta a tutt’oggi con grande passione ed entusiasmo.
Concludo riservandomi di rendervi più comprensibili i singoli punti sopra elencati del DL “Salva Casa” una volta convertito in legge al fine di meglio farvi rendere conto quali di essi siano applicabili per ciascuna specifica necessità.









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